Dalle ore 12.00 del 20 maggio e sino alle ore 12:00 del 16 giugno 2021 le imprese e i lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca Urbana, istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016, potranno presentare domanda per richiedere le esenzioni fiscali e contributive previste dal bando 2021 (secondo quanto anticipato dal MISE, è già prevista una riedizione del bando nel 2022).
Con le ultime modifiche introdotte dal MISE, potranno accedere all'agevolazione anche i soggetti che avevano avviato una attività imprenditoriale successivamente al 18 luglio 2019, data in cui era stato chiuso il precedente bando sulla ZFU Sisma Centro Italia (le precedenti previsioni limitano l'accesso in relazione alle attività avviate dopo il 31 dicembre 2019).
In particolare, il bando 2021 è rivolto alle seguenti categorie di soggetti:
· le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni nell'ambito dei precedenti bandi emanati dal MISE;
· le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all'interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 18 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal MISE, esclusivamente tramite la procedura informatica dedicata.
Sono invece esclusi coloro che rientrano tra le seguenti situazioni:
· svolgono, alla data di presentazione dell’istanza, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
· hanno già ottenuto le medesime agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e che, alla data di pubblicazione della nuova circolare attuativa, abbiano fruito delle predette agevolazioni in misura inferiore al 20% dell’aiuto complessivamente ottenuto;
· alla data di presentazione dell’istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.
Fonte: MementoPiù
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