Il Decreto legge lavoro e impresa del 30 giugno 2021 n. 99 pubblicato nella in Gazzetta Ufficiale del 30.06.2021 n. 155 ha previsto un'ulteriore proroga dei termini di riscossione e di accertamento.
E' infatti differito al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione.
La sospensione riguarderà tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Relativamente invece, alla "Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, il Decreto Sostegni n. 41/2021 convertito nella legge n. 69/2021, aveva previsto:
lo slittamento al 31 luglio 2021 del termine per pagare le rate del 2020,
lo slittamento al 30 novembre 2021 per quelle del 2021,
(precedentememente era intervenuto il Decreto Ristori-quater (DL n. 157/2020) che aveva previsto il differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal Decreto Rilancio).
I pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 30 giugno 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
Sospensione fino al 31 agosto 2021 anche degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 agosto 2021 le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
E’ previsto inoltre il differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2021 della Definizione agevolata, in particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte integralmente:
· le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021;
· le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.
Fonte: Fiscoetasse
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