E’ operativa e applicabile la disciplina dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende (messaggio INPS, n. 197/2022) che, avendo fruito dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19 nei mesi di maggio e giugno 2020, non hanno ulteriori ammortizzatori sociali ai sensi della legge di Bilancio 2021.
L’efficacia della disposizioni riguardante l’esonero è stata infatti subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, pervenuta con la Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021.
Requisiti dei datori di lavoro
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con la sola esclusione di quelli operanti nel settore agricolo.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e ai seguenti requisiti:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Misura dell’esonero
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
In ogni caso, la quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione, senza tener conto di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.
L’esonero è cumulabile, restando applicabile in via residuale, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi, come previsto, ad esempio, in riferimento all’incentivo strutturale all’occupazione giovanile o per l’incentivo “Iolavoro”.
Fonte: Ipsoa quotidiano lavoro
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