L’articolo 1 comma 266 della Legge 178/2020 (la Legge di bilancio 2021) ha previsto la possibilità di “congelare” le perdite significative realizzate nel 2020 dalle società di capitali e rimanda di cinque anni i conseguenti e differenti obblighi in capo alle stesse nel caso in cui le perdite, superiori a un terzo del capitale sociale, azzerino o meno il capitale sociale.
Un punto, però, poco affrontato della questione, ma da non trascurare, è che la norma in deroga che congela per un quinquennio le conseguenze, previste dal Codice civile, in caso di perdite significative, non si applica agli articoli 2446 comma 1, e 2482-bis comma 1-2-3 del Codice civile, le cui prescrizioni rimangono pienamente valide e che prevedono, per le società di capitali, l’obbligo di convocare l’assemblea dei soci al sorgere delle perdite significative e l’obbligo di informarla sulle prospettive della società.
La questione è rilevante anche da un punto di vista pratico, in quanto l’utilizzo della deroga che congela le perdite 2020 non è automatica: all’emersione delle perdite significative, quindi, gli amministratori dovranno convocare l’assemblea, renderla edotta sull’andamento della società e sulle prospettive future di riassorbimento delle stesse, e solo allora, e solo l’assemblea dei soci, delibererà se avvalersi della deroga oppure no; facendo così, nel secondo caso, entrare la società in stato di crisi, in quanto le effettive e concrete possibilità di recupero costituiscono il perno della ratio della norma, che non ha come finalità di rimandare l’inevitabile ma di recuperare il recuperabile.
In definitiva, quindi, anche ammettendo l’emersione della significatività delle perdite solo in sede di redazione e approvazione del bilancio annuale, coincidenza che permetterebbe agli amministratori di assimilare al bilancio la richiesta situazione patrimoniale che fotografi il reale stato della società, questi, in ogni caso, dovranno presentare una “relazione sulla situazione patrimoniale”, codicisticamente prevista, sulla quale riportare:
l’entità delle perdite;
la fattispecie nella quale è ricaduta la società, in base all’entità delle perdite in rapporto al capitale sociale (anche considerando le eventuali perdite pregresse);
le cause che hanno generato le perdite;
le strategie concrete che si intendono, se si intendono, intraprendere al fine di recuperare l’equilibrio patrimoniale della società;
le reali prospettive di ritorno alla redditività;
la proposta che si fa all’assemblea in relazione all’eventuale utilizzo della deroga concessa dal legislatore per il solo 2020 in tema di congelamento delle perdite dell’esercizio.
La decisione (se avvalersi della deroga o meno) sarà infine presa dall’assemblea dei soci.
Fonte: Fiscoetasse.com
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