Un miliardo di euro destinato all’esonero contributivo dei professionisti iscritti agli Ordini (commercialisti consulenti del lavoro, avvocati, ecc.) e un miliardo e mezzo di euro per finanziare lo sconto sui contributi per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Sono gli stanziamenti (e relativi limiti di spesa) del Fondo che finanzierà, nel 2021, il cd. anno bianco contributivo per gli autonomi e i professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di prossima ufficializzazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione pubblicità legale, nel dare attuazione alle disposizioni della legge di Bilancio 2021, stabilisce i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'esonero.
Prima di esaminare più nel dettaglio i soggetti interessati dallo sconto e i requisiti che gli stessi devono possedere, appare opportuna una premessa in merito al monitoraggio di spesa e alle sue dirette implicazioni sulla definitiva misura dell'agevolazione in parola.
In caso di superamento del limite di spesa, si legge nel decreto, l'INPS è tenuto a rimodulare l'agevolazione "in misura proporzionale alla platea dei beneficiari". Questi ultimi saranno così chiamati dall'Istituto ad integrare i versamenti contributivi per i quali erano stati esonerati in precedenza.
Per le Casse di previdenza, tenute a comunicare con cadenza mensile a partire dal 1° maggio 2021 al Ministero del lavoro e al MEF i risultati del monitoraggio delle domande ammesse, una volta quantificato l'ammontare complessivo delle agevolazioni, l'eventuale rimodulazione dell'agevolazione dovrà essere operata in ossequio a un successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia private che ne definirà criteri e modalità.
Previsioni queste che, se sicuramente rispondono alla giusta finalità di assicurare la massima estensione della tutela contributiva dei suoi beneficiari, non hanno di certo il pregio di garantire definitività e certezza dei diritti riconosciuti.
In cosa consiste l’agevolazione
Per il 2021 è riconosciuto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A prevederlo è l'art. 1, comma 20, della legge di Bilancio 2021, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, il Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività.
Il decreto Sostegni (decreto legge n. 41/2021) ha incrementato di 1.500 milioni di euro la dotazione, inizialmente fissata a 1.000 milioni di euro, del suddetto Fondo, elevandola, dunque, a 2.500 milioni di euro. In secondo luogo, lo stesso provvedimento, introducendo il comma 22-bis all’art. 1 della legge n. 178/2020, ha subordinato l'applicazione dell’esonero all'autorizzazione della Commissione europea (in base all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), specificando che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione).
L’esonero, dal quale sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL per l’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è concesso nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il decreto interministeriale in corso di pubblicazione definisce le macro-categorie di lavoratori destinatari dell'agevolazione e iscritti alle gestioni previdenziali di seguito indicate entro la data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ie il 1° gennaio 2021.
Iscritti alle gestioni previdenziali INPS
Sono in primo luogo beneficiari dell'esonero contributivo in parola i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - e i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Rientrano in questa categoria anche i lavoratori soci di società cooperative e i professionisti componenti di studio associato.
A tali lavoratori viene attribuita la quota parte del limite di spesa di 1.500 milioni di euro.
L'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.
La domanda di esonero dovrà essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS, che darà riscontro ai richiedenti, all'esito delle verifiche, tramite i canali istituzionali di comunicazione bidirezionale.
Il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non aver superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19".
L'eventuale contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta dall'INPS a compensazione o rimborso con domanda da presentare entro il 30 novembre 2021, laddove l'importo complessivo dell'agevolazione spettante a ciascun contribuente, come eventualmente rideterminato secondo quanto accennato in premessa, sia eccedente rispetto alla contribuzione non ancora versata.
Iscritti alle Casse di previdenza professionale
Possono chiedere l'esonero parziale dei contributi anche i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
L'esonero, riconosciuto limitatamente alla quota parte di spesa pari al restante miliardo di euro, ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, esclusi i contributi integrativi.
Le domande vanno presentate entro il 31 ottobre 2021 direttamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
I professionisti, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, richiedente dovranno dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Personale sanitario o sociosanitario in quiescenza
Per il personale sanitario o sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 già in quiescenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il decreto attuativo distingue tra:
1) lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza in quiescenza obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e alla presentazione del quadro RR sez. Il della dichiarazione dei redditi, i quali sono tenuti a presentare domanda all'INPS entro il 31 luglio 2021
2) medici, infermieri e altri professionisti e operatori tenuti a versare i contributi ai rispettivi enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, i quali dovranno inviare domanda agli enti previdenziali di appartenenza.
Requisiti da possedere
Il decreto attuativo stabilisce che i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza devono poter far valere:
· un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
· un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta 2019.
A coloro che hanno avviato l'attività nel corso del 2020 non si applicano i predetti requisiti.
Inoltre, i lavoratori, per tutto il periodo oggetto di esonero:
· non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
· non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.
Per i lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza l'esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020.
L'esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
FONTE: IPSOA Quotidiano lavoro
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