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Immagine del redattoreCSA Offida srl

Edilizia e appalti, verifica di congruità dal 1° novembre


Ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021 si applicherà la nuova disciplina sulla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

Il decreto che disciplina la verifica è stato registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale del ministero del Lavoro. Il provvedimento è finalizzato a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa.

Come specificato anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota INL 19 luglio 2021 n. 5223), la nuova disciplina si applica al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a € 70.000) ed è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.


Fonte: Giuffrè, quotidiano lavoro

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