Le misure di allerta previste per i creditori pubblici qualificati
Tra le novità più rilevanti introdotte dal CCI nell'ambito delle procedure di allerta, il legislatore ha previsto l'indicazione dei cosiddetti creditori pubblici qualificati, costituiti dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'Agente della Riscossione. Ad essi è stato imposto uno specifico obbligo: quello di avvisare il debitore che la sua esposizione debitoria ha superato la soglia di rilevanza legislativa e che, se entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione,
non avrà estinto "o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità di legge"
e, con riferimento l'Agenzia delle Entrate, “non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito (…) o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.”
sarà oggetto di segnalazione all'OCRI per i suoi inadempimenti.
Per ciascuno dei creditori pubblici qualificati sono stati poi precisati gli importi ritenuti rilevanti; in proposito, la stessa Relazione al CCI ha a suo tempo evidenziato che si trattava di valori volutamente elevati proprio per evitare di sommergere l'OCRI da troppe segnalazioni con conseguente rischio di paralisi dell'Organismo stesso.
Tra le intenzioni c'era, comunque, l'auspicio di ridurre nel tempo la soglia “di rilevanza” per rendere le misure di allerta effettivamente significative nell'attività di prevenzione e di misurazione della crisi e dell'insolvenza.
Ebbene, con riferimento alla posizione dell'Agenzia delle Entrate, la prima versione della norma aveva previsto che il debito rilevante cui veniva collegato l'obbligo di segnalazione all'OCRI fosse riferito solo all'imposta sul valore aggiunto e non ad altre imposte e prevedesse la presenza di due condizioni concorrenti, vale a dire che:
a. i debiti IVA scaduti e non versati fossero complessivamente pari ad almeno il 30% del volume d'affari risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche effettuate dallo stesso contribuente;
b. sempre che l'ammontare del debito scaduto non fosse inferiore ai seguenti importi:
euro 25.000 in caso di volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente non superiore a Euro 2.000.000;
euro 50.000 se il sopradetto volume d'affare non avesse ecceduto l a somma di avesse Euro 10.000.000;
euro 100.000 qualora il predetto volume d'affari fosse superiore a Euro 10.000.000.
Fin da subito, i primi commentatori hanno affermato che le soglie di rilevanza risultavano molto elevate, rendendo di bassa utilità il sistema fiscale di allerta. Due circostanze incidevano, infatti, sull'ammontare del debito rilevante: 1. non si considerava il mancato versamento di imposte diverse da quella sul valore aggiunto, quali le imposte sui redditi anche nella forma delle ritenute alla fonte; 2. non entravano nella determinazione della soglia di rilevanza le attività di natura finanziaria e immobiliare escluse o esenti dall'IVA con la conseguenza che “una vasta area di imprese viene esentata a priori dallo stesso già limitato monitoraggio cui è tenuta l'Agenzia delle Entrate” (così F. Lamanna, Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (I), Milano 2019, pag. 129).
Le modifiche recate dal Decreto Correttivo La materia è stata presto oggetto di un altro intervento normativo con l'art. 3 D.Lgs 147/2020 che ha, tra l'altro, modificato, con riferimento alla posizione dell'Agenzia delle Entrate, la soglia di rilevanza originariamente introdotta. Abbandonato il precedente criterio percentuale/proporzionale, il legislatore ha voluto, infatti, adottare un criterio fondato su valori assoluti per fasce di fatturato. Così, è stato precisato che la soglia di rilevanza oltre la quale sussiste l'obbligo di segnalazione all'OCRI, corrisponde a 100.000€, se il volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente è inferiore a 1.000.000€, a 500.000€ quando il volume d'affari è inferiore a 10.000.000€ e, infine, a 1.000.000€ se il volume d'affari eccede 10.000.000€. La modifica ha dato luogo a riscontri negativi in dottrina perché, così facendo, il legislatore si sarebbe limitato, in realtà, a sostituire la soglia iniziale di 25.000€ con quella di 100.000€, quella di 50.000€ con quella di 500.000€ e, in ultimo, quella di 100.000€ con quella di 1.000.000€. In tale prospettiva, c'è chi non ha mancato di evidenziare che l'allerta dell'Agenzia delle Entrate avrebbe avuto natura residuale, in quanto destinata alle sole fattispecie di evasione più evidente. Sarebbe, di conseguenza, sorto un doppio rischio, quello di un vero e proprio tonfo della nuova disciplina dell'allerta e quello della “tendenza costante delle imprese in crisi ad autofinanziarsi con l'evasione delle imposte(…)” poiché i debitori avrebbero continuato a pagare prima gli altri creditori ma non lo Stato “(…) anche sfruttando i notori ritardi dell'A.F.nell'individuare i casi di evasione (…) ” (F. Lamanna, D. Galletti, Il primo correttivo al codice della crisi e dell'insolvenza, Milano 2020, pag. 30).
La novità del DL 41/2021 A pochi mesi di distanza, il legislatore è intervenuto nuovamente sull'art. 15 CCI, disponendo la proroga della decorrenza dell'obbligo di segnalazione posto a carico dell'Agenzia delle Entrate. Ha, infatti, sostituito le parole riportate nel settimo comma dell'articolo sopra evidenziato “dell'anno d'imposta successivo” con l'espressione “del secondo anno d'imposta successivo”. Dunque, l'art. 15 c. 7 CCI prevede ora che l'obbligo di segnalazione all'OCRI decorrerà dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre del secondo anno di imposta successivo all'entrata in vigore del CCI stesso al momento fissato al 1° settembre 2021. In altre parole, i primi inadempimenti oggetto di segnalazione sono stati differiti di un anno e riguarderanno gli inadempimenti relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre 2023. Restano, invece, invariati i termini di decorrenza dell'obbligo di segnalazione per l'INPS e per l'Agente della Riscossione, così come sono immutati le modalità e i termini previsti per il monitoraggio della crisi da parte dei sindaci e dei revisori legali.
Fonte: Mementopiù
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