La Legge di bilancio 2020 (art. 1 c. 184-197 L. 160/2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, ha sostituito tali misure con un credito d'imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti.
Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
Al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi, la Circ. AE 23 luglio 2021 n. 9/E è intervenuta in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, fornendo alcune risposte che meritano attenzione, visto che si tratta delle modalità di applicazione del credito stesso.
Imprese destinatarie di sanzioni interdittive
Poiché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive, derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, non possono usufruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sono stati chiesti chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni riguardanti tale esclusione.
Con riferimento al quesito formulato, l'AE ritiene che l'esclusione soggettiva dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall'applicazione della relativa sanzione interdittiva. Pertanto, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell'arco temporale in questione saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d'imposta in questione.
Ad esempio, un “periodo di interdizione” di 6 mesi che va dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021 comporterà l'impossibilità, per l'impresa destinataria della sanzione interdittiva, di fruire del credito d'imposta relativamente ai costi degli investimenti effettuati nel medesimo periodo temporale (1° marzo 2021 – 1° settembre 2021).
Si ricorda, al riguardo, che ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall'art. 109 c. 1 e 2 TUIR.
Investimenti in leasing
È stato chiesto, in sostanza, se gli investimenti realizzati mediante contratti di leasing rientrano nel credito d'imposta, visto che la Legge di bilancio 2021 prevede normativamente questa possibilità solo per i beni materiali e immateriali non 4.0.
La circolare chiarisce che la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria sia riconosciuta sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l'acquisto e l'acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing.
Il fatto che l'art. 1 c. 1054 L. 178/202, richiama la possibilità che gli investimenti vengano effettuati anche in locazione finanziaria e i successivi c. da 1055 a 1058 mancano di detto richiamo, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni.
Pertanto anche i beni materiali e immateriali “Industria 4.0” possono essere acquisiti mediante contratti di leasing con riconoscimento del credito d'imposta, con la precisazione che detto credito si calcola sul costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Beni di costo non superiori a € 516,46
Ai sensi dell'art. 102 TUIR, i beni il cui costo unitario è non superiore a € 516,46, possono essere dedotti integralmente nell'esercizio in cui sono state sostenute. La medesima possibilità di dedurre in misura integrale la spesa sostenuta per i beni materiali strumentali di costo non superiore a € 516,46, è attribuita agli esercenti arti e professioni dall'art. 54 c. 2 TUIR.
Ad una specifica domanda circa la conferma sull'ammissibilità al credito d'imposta, l'AE ha chiarito che, ai fini agevolativi, i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a € 516,46 sono ammissibili al credito d'imposta e, quindi, concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento, procedendo, in tale ultimo caso, all'ammortamento dello stesso.
Sul punto, l'AE ha precisato che anche per detti beni il meccanismo di fruizione del corrispondente credito d'imposta, resta disciplinato dall'art. 1 c. 1059 e 1059-bis L. 178/2020, ossia utilizzo in tre quote annuali di pari importo o in un'unica quota a seconda dei casi.
Sovrapposizione di discipline agevolative
La risposta che tutti gli operatori del settore attendevano è proprio quella riguardante il corretto comportamento da tenere nel caso in cui l'investimento venga eseguito nell'arco temporale in cui il credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio 2021 coesiste con l'analogo credito d'imposta previsto dalla legge di bilancio 2020.
Il tutto nasce dal fatto che, come specificato in premessa, la Legge di bilancio 2021, con effetto retroattivo, ha stabilito che il credito d'imposta spetta per gli investimenti effettuati nell'intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per gli investimenti ammessi al credito d'imposta, eseguiti a decorrere dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, si verifica una sovrapponibilità della disciplina contenuta nella Legge di bilancio 2021 con quella prevista dall'art. 1 c. 184-197 L. 160/2019, laddove è previsto che il bonus fiscale è ammesso per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.
L'Amministrazione Finanziaria chiarisce che, per risolvere il dubbio, occorre prendere in considerazione il periodo in cui l'investimento è stato eseguito. Per cui:
PERIODO
DISCIPLINA APPLICABILE
Investimenti prenotati entro il 15 novembre 2020 con ordine vincolante e acconto del 20% versato entro detta data con investimento completato entro il 30 giugno 2021
Si applicano le regole previste dall'art. 1 c. 184-197 L. 160/2019, Legge di bilancio 2020
Investimenti effettuati in assenza di prenotazione entro il 15 novembre 2020.
Il motivo di tale scelta risiede, è scritto nella circolare, “nella necessità di scongiurare un rallentamento degli investimenti “nuovi” (per tali intendendosi quelli intrapresi dal 16 novembre 2020) a causa del c.d. effetto annuncio, che – a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, avvenuta proprio il 16 novembre 2020 – avrebbe spinto i soggetti interessati ad aspettare il 1° gennaio 2021 per poter beneficiare direttamente di un regime (in linea generale) più vantaggioso.”
Si ritiene che questo chiarimento. pervenuto in forte ritardo, penalizzi coloro che hanno ritenuto applicabili le nuove regole previste dalla Legge di bilancio 2021 perché più favorevoli (es. utilizzo del credito in compensazione in tre rate anziché in cinque), provvedendo ad eseguire compensazioni.
In questo caso, è consigliabile provvedere a sanare la posizione usufruendo del ravvedimento, con la speranza che l'AE non pretenda anche il pagamento di sanzioni ed interessi.
IVA indetraibile
L'IVA totalmente indetraibile, per effetto dell'art. 110 c. 1 lett. b) TUIR, costituisce una componente del costo del bene strumentale.
Ai fini della base di calcolo per la determinazione del credito d'imposta, è stato chiesto se il costo debba essere assunto comprensivo dell'IVA in tutto o in parte indetraibile.
L'Agenzia evidenzia che, per la determinazione del valore degli investimenti, il costo deve essere assunto comprensivo dell'IVA totalmente indetraibile. Diversamente, l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d'acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.
Quanto agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, nel caso in cui per l'utilizzatore l'IVA sui canoni di locazione sia indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis 1 DPR 633/72, ai fini dell'agevolazione assume rilievo anche l'IVA pagata dal locatore sull'acquisto del bene.
Beni in leasing riscattati
Per i beni in leasing il credito d'imposta è calcolato assumendo il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Con riferimento alla precedente disciplina agevolativa del super ammortamento, la Circ. AE 30 marzo AE 2017 n. 4/E, ha chiarito che, in caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione spetta per le quote capitale dei canoni di leasing. Al momento del riscatto, poi, il locatario poteva iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene sull'importo del prezzo di riscatto e le quote della relativa maggiorazione, pari al 40% del prezzo di riscatto, secondo i criteri esposti nella circolare citata.
La domanda che è stata posta all'attenzione dell'AE riguarda l'applicazione della suddetta disciplina anche nell'ipotesi di riscatto del bene in leasing in costanza di determinazione del credito d'imposta.
Sul punto, il documento di prassi sottolinea che il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante al locatario è rappresentato dal “costo per l'acquisto del bene” sostenuto dal locatore.
Ne consegue che il riferimento al “costo per l'acquisto del bene” per gli investimenti eseguiti per mezzo di un contratto di leasing, rende omogeneo il criterio di determinazione del credito d'imposta spettante sia che si proceda con l'acquisto in proprietà che con l'acquisizione del bene in locazione finanziaria.
Pertanto, ai fini del credito d'imposta spettante all'utilizzatore, non assume rilevanza il prezzo di riscatto del bene, esercitando il diritto di opzione.
Una diversa interpretazione, conclude l'AE, finirebbe per agevolare maggiormente coloro che investono in beni mediante contratti di leasing rispetto a coloro che effettuano l'investimento agevolato mediante atto di compravendita.
Infatti, nel primo caso, il soggetto avrebbe la possibilità di usufruire del credito d'imposta due volte: una prima volta nel momento in cui lo determina basandosi sul costo sostenuto dal locatore ed una seconda volta nel momento avviene il riscatto del bene. Operazione, questa, non contemplata dalla normativa né dalla prassi.
Utilizzo del credito oltre il terzo anno
La Legge di bilancio 2021, dispone che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con compilazione del modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni i beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0, o a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
Il tenore letterale della suddetta disposizione, comporta che il residuo credito non usufruito nel corso di un anno, non potrebbe essere utilizzato oltre il terzo anno.
La risposta contenuta nella circolare, riprende invece quanto sostenuto dai tecnici dell'AE in occasione di Telefisco 2021.
Nei fatti, nel caso in cui la quota annuale, o parte di essa, non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
Mutuando l'esempio contenuto nella circolare: credito di imposta € 3.000, anno N di entrata in funzione/interconnessione del bene utilizzo del credito nell'anno N per una somma pari a € 800, nell'anno N+1 utilizzo per € 1.200 (con recupero dei 200 non utilizzati nell'anno N), nell'anno N+2 utilizzo per € 700. Nell'anno N+4 il contribuente potrà utilizzare la somma restante pari a € 300.
Niente visto di conformità
È noto che per poter utilizzare in compensazione crediti d'imposta per importi superiori € 5.000, sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione con apposizione del visto di conformità.
Tuttavia, tale obbligo si riferisce esclusivamente ai crediti IVA, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP, tenendo conto che il vincolo di apposizione del visto scatta esclusivamente nel momento in cui si effettua la compensazione “orizzontale” (imposte diverse).
La circolare precisa che, con riferimento all'agevolazione riguardante il credito d'imposta per investimenti, l'utilizzo in compensazione per importi superiori a € 5.000 non soggiace all'obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello della dichiarazione in cui il credito viene indicato, atteso che lo stesso ha natura agevolativa.
In ogni caso, il credito in rassegna deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Indicazione in fattura
Il c. 1062 della Legge di bilancio 2021, pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di riferimento.
Data la sovrapposizione delle disposizioni, è stato chiesto di conoscere quale sia il corretto riferimento normativo da indicare in fattura per le acquisizioni di beni eleggibili avvenute a partire dal 16 novembre 2020.
Nel documento di prassi in esame, viene chiarito che:
- per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020, ossia art. 1 c. 184-197 L. 160/2019;
- per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020, per i quali alla data del 15 novembre non ci sia stato l'ordinativo e/o il versamento dell'acconto del 20%, le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021, vale a dire art. 1 c. 1051-1063 e 1065 L. 178/2020.
Nel caso in cui siano già state emesse le fatture con indicazione delle disposizioni errate, la circolare invita i contribuenti a correggerle prima che inizino attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, con le modalità prevista dalla Risp. AE 5 ottobre 2020 n. 438.
In particolare, nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.
Nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell'art. 39 DPR 633/72 oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema d'inversione contabile nella Circ. AE 17 giugno 2019 n. 14/E.
Fonte:MementoPiù
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