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Immagine del redattoreCSA Offida srl

Conversione DL Sostegni bis: come cambia il calendario della riscossione


Con la conversione del Sostegni bis viene nuovamente rivisto il calendario delle scadenze relative all'attività di riscossione. Si tratta di termini in gran parte già previsti nel DL 99/2021 (ora abrogato) e trasposti nella conversione in legge del decreto. Restano ovviamente validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL 99/2021.

Termini versamento

Viene confermato il differimento dal 30 giugno al 31 agosto 2021 della data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da:

a) cartelle di pagamento;

b) avvisi accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;

c) avvisi di addebito dell'INPS.

Questi versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021.

La previsione era contenuta nel soppresso DL 99/2021.

Pignoramenti

Il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento, derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, viene fissato al 30 settembre 2021.

Si tratta quindi, anche in questo caso di una conferma rispetto a quanto già previsto nel DL 99/2021.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione.

Restano poi acquisiti gli interessi di mora corrisposti sui versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

Infine, le verifiche effettuate dalle amministrazioni pubbliche (art. 48-bis c. 1 DPR 602/73) e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 5.000, restano prive di qualunque effetto e quindi tali soggetti pubblici devono eseguire il pagamento a favore del beneficiario.

Si ricorda che si tratta di controlli volti a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario del pagamento della amministrazione sia, a sua volta, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000.

Rottamazioni: scadenze modificate

Sono stati previsti, invece, ulteriori differimenti per alcuni pagamenti relativi alla c.d. rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse UE.

Si ricorda che il versamento delle rate 2020 doveva essere effettuato entro il termine del 31 luglio 2021; invece, per le rate in scadenza nel 2021 delle somme dovute per le predette definizioni i termini erano i seguenti:

· entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;

· entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Ora invece, in base all'art. 1 sexies inserito in sede di conversione al DL 73/2021 le nuove scadenze sono:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;

c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;

d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;

e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Sanzioni per omessa iscrizione di fabbricati rurali colpiti dal sisma

Viene confermata l'ulteriore proroga di un anno introdotta dal DL 73/2021 prevista per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto urbano di fabbricati ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017.

In dettaglio, per i fabbricati ubicati nei comuni colpiti da sismi negli anni 2016 e 2017 (indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis DL 189/2016 conv. in L. 229/2016), il termine per la contestazione delle sanzioni, in ipotesi di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, originariamente prorogato al 31 dicembre 2021, è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2022.

Fonte:MementoPiù

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