Con la conversione del Sostegni bis viene nuovamente rivisto il calendario delle scadenze relative all'attività di riscossione. Si tratta di termini in gran parte già previsti nel DL 99/2021 (ora abrogato) e trasposti nella conversione in legge del decreto. Restano ovviamente validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo DL 99/2021.
Termini versamento
Viene confermato il differimento dal 30 giugno al 31 agosto 2021 della data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da:
a) cartelle di pagamento;
b) avvisi accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;
c) avvisi di addebito dell'INPS.
Questi versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021.
La previsione era contenuta nel soppresso DL 99/2021.
Pignoramenti
Il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento, derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, viene fissato al 30 settembre 2021.
Si tratta quindi, anche in questo caso di una conferma rispetto a quanto già previsto nel DL 99/2021.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione.
Restano poi acquisiti gli interessi di mora corrisposti sui versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.
Infine, le verifiche effettuate dalle amministrazioni pubbliche (art. 48-bis c. 1 DPR 602/73) e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 5.000, restano prive di qualunque effetto e quindi tali soggetti pubblici devono eseguire il pagamento a favore del beneficiario.
Si ricorda che si tratta di controlli volti a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario del pagamento della amministrazione sia, a sua volta, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000.
Rottamazioni: scadenze modificate
Sono stati previsti, invece, ulteriori differimenti per alcuni pagamenti relativi alla c.d. rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse UE.
Si ricorda che il versamento delle rate 2020 doveva essere effettuato entro il termine del 31 luglio 2021; invece, per le rate in scadenza nel 2021 delle somme dovute per le predette definizioni i termini erano i seguenti:
· entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
· entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Ora invece, in base all'art. 1 sexies inserito in sede di conversione al DL 73/2021 le nuove scadenze sono:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Sanzioni per omessa iscrizione di fabbricati rurali colpiti dal sisma
Viene confermata l'ulteriore proroga di un anno introdotta dal DL 73/2021 prevista per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto urbano di fabbricati ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017.
In dettaglio, per i fabbricati ubicati nei comuni colpiti da sismi negli anni 2016 e 2017 (indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis DL 189/2016 conv. in L. 229/2016), il termine per la contestazione delle sanzioni, in ipotesi di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, originariamente prorogato al 31 dicembre 2021, è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2022.
Fonte:MementoPiù
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