Una società costituita nel 2019 ha diritto al contributo al fondo perduto, di cui al DL Sostegni, nel caso in cui risulti "inattiva" presso il Registro Imprese?
Non si hanno al momento precise indicazioni su una tematica così particolare come quella indicata nel quesito; bisognerà attendere le prime istruzioni da parte dell'AE che, presumibilmente, saranno affidate ad una corposa circolare.
Il DL 41/2021, meglio conosciuto come il decreto “Sostegni”, introduce un nuovo contributo a fondo perduto che consiste nell'erogazione di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l'intero importo come credito d'imposta, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Sull'argomento, tuttavia, va segnalata la Circ. AE 21 luglio 2020 n. 22/E, che con riferimento al decreto Rilancio, di cui al DL 34/2020, si era posto il problema, in relazione al contributo di cui all'art. 25, delle imprese che si trovavano iscritte al Registro Imprese con la pratica ComUnica, ottenendo in quella sede il numero di partita IVA dall'AE, ma non dichiaravano al contempo l'inizio dell'attività. In questo caso, dunque, si mantiene lo status di impresa inattiva.
L'AE ha chiarito che sono “inclusi tra i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 esclusivamente i soggetti per cui la data di apertura della P.IVA ai sensi dell'art. 35 DPR 633/72 coincide o è successiva a tale data (restano fermi gli ulteriori requisiti disposti dalla norma), a prescindere dalla data di inizio effettivo dell'attività”.
Dunque il contributo a fondo perduto si ritiene spetti anche alle imprese inattive, a patto che l'apertura della partita IVA abbia data non precedente al 1° gennaio 2019.
Fonte:MementoPiù
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