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Immagine del redattoreCSA Offida srl

Calendario fiscale, nuovi crediti d’imposta, esonero contributivo: cosa cambia nel Sostegni bis


La Camera dei Deputati, nella seduta del 14 luglio 2021, ha approvato in prima lettura il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) nel testo uscito dopo il rinvio alla commissione Bilancio per recepire i rilievi della Ragioneria generale dello Stato.

Il decreto ha assorbito i contenuti del D.L. 89/20211 e del D.L. n. 99/2021, che vengono contemporaneamente abrogati, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della loro vigenza.

Il provvedimento passa ora al Senato, per essere convertito entro il 24 luglio 2021.


Novità fiscali

Nuovo calendario fiscale

Il passaggio parlamentare ha portato un nuovo calendario fiscale.

In particolare, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), vengono slittati al 15 settembre 2021, senza maggiorazione dello 0,40%, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

La proroga riguarda anche:

- i soggetti che rientrano in cause d’esclusione dall’applicazione degli ISA e ai soggetti che applicano il regime forfettario;

- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, e che rientrano nell’ambito delle attività soggette agli ISA.

Sono stati poi rimodulati i termini di pagamento delle rate relative alla rottamazione ter, alla definizione agevolata UE e del saldo e stralcio dovute nel biennio 2020-2021.

In particolare, con la nuova disposizione inserita dalla Camera, il versamento deve essere effettuato:

- entro il 31 luglio 2021 (essendo sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;

- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;

- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;

- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2021.

È stato poi prorogato al 15 novembre 2021 il termine per la rivalutazione di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, e terreni ex legge finanziaria 2002 (articoli 5 e 7 l. n. 448/2001). Entro tale data si dovrà redigere e asseverare la perizia di stima (da parte di un professionista abilitato) e versare l’imposta sostitutiva (in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo).

Sospensione riscossione

Riproducendo il contenuto della disposizione del D.L. n. 99/2021, viene confermata la proroga dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali.

Detassazione contributi ed indennità Covid-19

Vengono poi abrogate due disposizioni contenute nel decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) e, in particolare:

- l’art. 6-bis, comma 9, in base al quale una serie di contributi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale;

- l’art. 10-bis, comma 2, in base al quale la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza Covid-19 - concernente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale - si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

Esenzione IMU per gli immobili con blocco sfratto

Con una nuova disposizione inserita dalla Camera vengono esentati dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa:

- una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021;

- una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021 (le cui modalità saranno definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze).

Proroga TARI

Viene prorogato dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021.

Sospensione cashback e bonus POS

Riproducendo il contenuto delle disposizioni del D.L. n. 99/2021, vengono confermati la sospensione del programma cashback a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 e i crediti di imposta POS per gli esercenti previsti dal D.L. 99/2021.

Tassazione delle e-cig

Con una modifica apportata nel corso dell’iter parlamentare, l’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione, a partire dal 1° agosto 2021, viene diminuita dal 10 al 5%.

IVA per la cessione di animali vivi per attività venatoria

Con una norma di interpretazione autentica viene chiarito che gli animali vivi ceduti per l’attività venatoria sono assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10% e rientrano nello speciale regime IVA per l’agricoltura fino al 31 dicembre 2021.


Novità misure agevolative

Contributi a fondo perduto

Nel passaggio parlamentare sono stati istituiti diversi contributi a fondo perduto.

Innanzitutto, per il contributo perequativo, di cui all’art. 1, comma da 16 a 24, la dote prevista dal comma 25 (4.000 milioni di euro) è stata aumentata di 452,1 milioni di euro per l’anno 2021.

È stata poi definita una nuova disciplina del contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro, originariamente previsto dall’art. 30.

Secondo la nuova disposizione, il contributo è riconosciuto ai titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) superiori a 10 milioni di euro e non superiori a 15 milioni di euro, in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento:

- del contributo di cui all’art. 1 del decreto Sostegni 1 (D.L. 41/2021): perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nell’anno 2020 rispetto al 2019. Tale requisito non deve essere del calo di fatturato/corrispettivi non deve essere rispettato dai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi,

o

- del contributo alternativo di cui ai commi da 5 a 13 (dell’art. 1 del decreto Sostegni bis): perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Le risorse previste per tale contributo ammontano a 529 milioni di euro.

È poi introdotto uno specifico contributo a fondo perduto, per un importo complessivo di 60 milioni di euro per il 2021, per le imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).

Sarà un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire i criteri e le modalità di applicazione del contributo (che dovrà essere autorizzato dalla Commissione europea).

Contributi per il settore sportivo

Il passaggio parlamentare ha portato anche un contributo a fondo perduto a favore del settore sportivo. In particolare, alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con DPCM 31 gennaio 2020, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I criteri di accesso al contributo e di erogazione, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Terzo settore

È stato incrementato di 60 milioni di euro, per il 2021, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’art. 13-quaterdecies del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). Per il 2021, una quota di 20 milioni a valere sul Fondo è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997) iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell’art. 74, comma 2, lettera b) del TUIR.

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Viene costituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, a favore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) per il riconoscimento di un contributo straordinario per i costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 per:

- la sanificazione dei locali;

- l’adozione di dispositivi di protezione personali per ospiti e operatori;

- l’adeguamento strutturale dei locali.

I criteri e le modalità per la concessione dei contributi saranno individuati con on decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Estensione platea del bonus affitti

Con una modifica apportata dalla Camera, la platea del credito d’imposta sugli affitti previsto dall’art. 4 per le mensilità pagate nei primi 5 mesi del 2021 viene estesa alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con volume di affari superiore a 15 milioni di euro.

Il bonus spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile dello stesso periodo dell’anno precedente (tale requisito non deve essere rispettato dai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019). Il credito d’imposta è pari:

- al 40% nel caso di contratti locazione;

- al 20% per gli affitti d’azienda.

Tax credit vacanze

Novità per il bonus vacanze. Oltre alla possibilità di spendere il contributo presso agenzie viaggi o tour operator per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia prevista dal testo originario del decreto Sostegni bis, con una modifica apportata durante il passaggio parlamentare è stato stabilito che il bonus, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici (come definiti dall’articolo 34 del D.lgs n.79/2011).

Nuova Sabatini

Riproducendo il contenuto dell’art. 5 del D.L. n. 99/2021, viene confermato il rifinanzimento di 425 milioni di euro per l’anno 2021 per la Nuova Sabatini e l’erogazione in un'unica soluzione delle successive quote di contributo spettanti, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Bonus auto

Con una nuova disposizione inserita durante l’esame alla Camera, si prorogano fino al 31 dicembre 2021 i contributi previsti dalla legge di Bilancio 2021:

- per l’acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (di categoria M1) con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011;

- per l’acquisto di veicoli commerciali (di categoria N1) e veicoli speciali (di categoria M1).

Vengono poi stanziati:

- 60 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli con emissioni fino a 60 g/km CO2;

- 200 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli con emissioni da 61 a 135 g/km CO2;

- 50 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto (anche in locazione finanziaria) di veicoli commerciali (cat. N1) e veicoli speciali (cat. M1), di cui 15 milioni di euro riservati all’acquisto di veicoli esclusivamente elettrici;

- 40 milioni di euro per i contributi destinati all’acquisto di autoveicoli usati (cat. M1) per i quali non siano stati già goduti i benefici previsti per l’acquisto di veicoli usati a basse emissioni, con classe non inferiore ad Euro 6 e prezzo risultante dalle quotazioni medie non superiore a 25.000 euro, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 o che superi nel periodo di vigenza dell’agevolazione i 10 anni dall’immatricolazione di cui l’acquirente o un familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi. Il contributo è riconosciuto in misura decrescente al crescere delle emissioni (da 2.000 euro a 750).

Credito d’imposta aree sisma

Dopo la mancata proroga da parte della legge di Bilancio 2021, con una nuova disposizione inserita nel testo durante l’iter di conversione alla Camera viene ripristinato fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 di cui all’art. 18-quater del D.L. n. 8/2017.

Proroga credito d’imposta per le società benefit

Viene estesa fino al 31 dicembre 2021 la validità del credito d’imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, introdotto dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 38-ter) e prorogato al 30 giugno 2021 dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020).

Viene, inoltre, chiarito che rientrano tra i costi agevolabili anche quelli notarili, le spese di iscrizione al registro delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit.

Con una modifica approvata nel passaggio parlamentare, viene poi stabilito in 10.000 euro per ciascun contribuente l’importo massimo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Bonus sanificazione, DPI e tamponi

Con una modifica apportata nel passaggio parlamentare, viene precisato che al credito d'imposta sanificazione, DPI e tamponi previsto dall’art. 32 possono accedere anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast.

Contributi per la ristorazione collettiva

Vengono previsti contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

È demandato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire le modalità attuative. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Bonus per attività di formazione professionale di alto livello

Viene istituito un credito d’imposta a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, per attività di formazione professionale di alto livello. Sono ammissibili al credito d'imposta - pari al 25% - le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie relative a Industria 4.0.

Credito d’imposta per la promozione delle competenze manageriali

Altre novità introdotte nel corso dell’esame parlamentare hanno investito il credito d’imposta per la promozione delle competenze manageriali, istituito dall’art. 1, commi 536-539, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020).

In particolare, con la modifica apportata dalla Camera il beneficio viene circoscritto alle imprese (in luogo dei soggetti pubblici o privati, come previsto dalla legge di Bilancio 2021) e viene precisato che il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

È demandato ad un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il compito di stabilire le disposizioni attuative.

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

Viene confermato anche nel 2021 il credito d’imposta - pari al 10% - riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici. iscritte al registro degli operatori di comunicazione. per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa.

Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale

Nel passaggio parlamentare è stato istituito, per l’anno 2021, un credito d’imposta - nel limite di 20 milioni di euro - per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, per un periodo massimo di 6 mesi. L’agevolazione spetta ai titolari di impianti pubblicitari, privati o in concessione, destinati all’affissione di manifesti o altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione delle insegne di esercizio.


Novità in materia di lavoro

Contratti di lavoro a termine

Tra le principali novità in materia di lavoro inserite nel corso del passaggio parlamentare, di particolare rilievo le modifiche alla disciplina dei contratti a termine.

Con una prima disposizione - che introduce la lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 - si prevede che la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, può avvenire anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs 81/2015.

Con una seconda disposizione, che interviene sempre sull’art. 19 del D.lgs. n. 81/2015, si stabilisce che il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’art. 51, fino al 30 settembre 2022.

Esonero contributivo per partite IVA e professionisti

Con una nuova disposizione inserita dalla Camera, come modificata per recepire i rilievi della Ragioneria generale dello Stato, si prevede che al fine della fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 20-22-bis, legge 178/2020) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021.

Viene, inoltre, disposto che a tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Ulteriori trattamenti di integrazione salariale

Riproducendo il contenuto della disposizione del D.L. 99/2021, viene confermata la proroga di 17 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza versamento del contributo addizionale, per I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili.

Trasponendo sempre quanto disposto dal D.L. 99/2021 vengono confermate le 13 settimane - fruibili entro il 31 dicembre 2021 – di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, fruibili fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (come individuati all'art. 8, comma 1, Decreto Sostegni, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria). Alle aziende che accedono tale trattamento di integrazione salariale straordinario è precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

In entrambi i casi è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, legge n. 604/1996), con sospensione delle procedure in corso di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966. Tali sospensioni e preclusioni non operano:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;

- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (art. 2112 Codice civile);

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

- nei casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Trattamento di mobilità in deroga

Viene previsto uno stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2021 al fine di non applicare, nei confronti dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga, previste dalla legge n. 92/2012 nei casi di terza e quarta proroga.

Decontribuzione per il settore creativo, culturale e dello spettacolo

Con una modifica apportata nel corso dell’iter parlamentare, si allarga la platea dei beneficiari della decontribuzione prevista dall’art. 43, ammettendo i datori di lavoro del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Settore dello spettacolo

Si estende, con decorrenza 1° gennaio 2022, ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL.

Viene, inoltre, precisato che l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo, dovuta per la disoccupazione involontaria, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

Lavoro agricolo

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza, la possibilità (riconosciuta dall’art. 94 del D.L. 34/2020) per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e di DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici.

La proroga riguarda anche la disposizione che esonera il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza dall’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente.


Fonte: IPSOA Quotidiano

Komen


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