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Immagine del redattoreCSA Offida srl

Bilanci: prorogato il termine per la convocazione delle assemblee


Il decreto Milleproroghe estende il termine della proroga dettata dal decreto Cura Italia in materia di convocazione delle assemblee di società ed enti. In particolare, le disposizioni valevoli per le convocazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 (data già posticipata al 31 marzo 2021 dalle norme previgenti) sono ora prorogate al 180° giorno dalla data di chiusura dell’esercizio per le assemblee convocate per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del decreto Cura Italia sono prorogate a tutte le assemblee che si terranno entro il 31 luglio 2021. Ciò consente di convocare le assemblee con facoltà di svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero, per le S.r.l., autorizzano il ricorso alla consultazione scritta o all’espressione del consenso per iscritto. La nuova scadenza è ora più adeguata alle esigenze delle imprese derivanti dal perdurare della pandemia.

Il decreto Cura Italia (art. 106, D.L. n. 18/2020) è intervenuto sulle norme in materia di assemblee di società ed enti al fine di agevolare lo svolgimento delle riunioni dei soci.

La disposizione, oggetto di modifica da parte del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020), prevede la possibilità:

- in deroga a quanto prescritto dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, c.c o dalle diverse disposizioni statutarie, di convocare l'assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

- previo inserimento nell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, di esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza nonché di intervenire nella riunione, anche in modo esclusivo, mediante mezzi di telecomunicazione, senza che il presidente e il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo;

- per le società a responsabilità limitata, la possibilità di esprimere il voto mediante consultazione scritta o esprimere il consenso per iscritto;

- per le società con azioni quotate (e per quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale nonché per quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante), di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del TUF.

Tale modifica è da accogliere con particolare favore non solo perché non vi è alcun pericolo di estendere la proroga oltre i termini strettamente necessari, atteso che è stato posto il limite della durata della situazione di emergenza, ma anche perché nel bilancio che molte imprese si accingono ad approvare gli amministratori saranno chiamati a compiere valutazioni non di poco conto tra le quali si ricordano la sospensione degli ammortamenti, la rivalutazione dei beni ammortizzabili e il riallineamento fiscale.

Fonte: www.ipsoa.it



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