A partire dal 1° gennaio 2022 è disponibile sul sito internet dell'INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico.
La domanda per beneficiare dell'assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo.
La misura viene determinata dall'INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE (art. 1 c. 2 D.Lgs. 230/2021).
I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell'assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, oppure di un corso di laurea;
svolgimento di un tirocinio o di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
svolgimento del servizio civile universale.
Erogazione del beneficio
L'ASSEGNO È CORRISPOSTO DALL'INPS ED È EROGATO AL RICHIEDENTE o, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita.
L'assegno viene erogato dall'INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito sull'IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali;
c) accredito sulla carta RdC.
DA MARZO 2022 NON SARÀ QUINDI PIÙ UN ONERE DEL DATORE DI LAVORO LA GESTIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI.
Misura e decorrenza dell'assegno
L'importo dell'assegno unico universale è determinato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:
per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo;
per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
L'assegno unico universale in assenza di ISEE
In assenza di ISEE al momento della domanda, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda.
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;
assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a € 40.000: la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto (€ 50 per i figli minori e € 25 per i maggiorenni).
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di assegno unico universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito dell'INPS se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Abrogazioni
In conseguenza dell'entrata in vigore dell'assegno unico universale, sono abrogati:
dal 1° gennaio 2022, il premio alla nascita e le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità;
dal 1° marzo 2022, l'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (che resta riconosciuto solo per i mesi di gennaio e febbraio 2022) e le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili.
Mess. INPS 31 dicembre 2021 n. 4748
Fonte: Quotidiano lavoro - Giuffrè - MementoPiù
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